Roma, 22 febbraio 2013. www.fulviosarzana.it
La terza sezione del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, presieduta da Franco Bianchi, giudici a latere Carlo Taglienti e Davide Soricelli, respinge con ordinanza in sede cautelare il 21 febbraio, la richiesta di annullamento dello Statuto della SIAE, presentata ad inizio gennaio dalle Associzioni Acep, Arci e Audiocoop, che avevano promosso il ricorso e raggruppato musicisti indipendenti e case discografiche di piccole e medie dimensioni.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/20/siae-guerra-tra-giganti-della-musica-e-piccoli-produttori-sul-nuovo-statuto-classista/505640/.
Eppure le associazioni che avevano agito avevano sperato di poter ripetere quanto già accaduto nel 2002 (con diversi ricorrenti peraltro ), quando, con due sentenze, pubblicate rispettivamente il 10 e il 20 maggio 2002, il Collegio giudicante della Terza sezione ter del TAR Lazio aveva annullato parte dello Statuto SIAE, componendo così contraddizioni intrinseche al medesimo ed abolendo alcuni privilegi a favore di certe categorie.
In particolare Con la stessa sentenza e la successiva del 20 maggio, il Collegio aveva dichiarato illegittima e scriminante la suddivisione in categorie (associati ordinari e straordinari) nella misura in cui questa consentiva l’accesso al diritto di voto in assemblea ai soli associati ordinari e, parallelamente, disponeva solo per essi la ripartizione dei compensi in base al “criterio reddituale”, escludendo parimenti la categoria dei titolari dei ccdd. “diritti connessi” dalla percezione dei relativi diritti.
Questa volta il TAR ha invece ritenuto legittima ( in sede cautelare) la ripartizione del diritto di voto, che aveva sollevato diverse polemiche, in quanto espressione di esercizio di discrezionalità amministrativa da parte dell’Ente e ha ritenuto non sussistere il danno invocato dai ricorrenti, danno che avrebbe invece la SIAE in caso di annullamento dello Statuto.
IL TAR ha stabilito “ Ritenuta, ad un primo esame, la propria giurisdizione in relazione alla complessiva attività di vigilanza per il funzionamento dell’ente;
ritenuta la propria competenza;
ritenuto di poter prescindere, in questa fase processuale, da ulteriori profili di inammissibilità del ricorso;
valutate le preesistenti gravi circostanze di fatto in ordine al funzionamento dell’ente;
ritenuto legittimo il provvedimento di commissariamento, in quanto compreso nei poteri di vigilanza, e valutata rientrante nei compiti del commissario l’attività svolta in ordine alla revisione dello statuto dell’ente;
premesso che la scelta sulle modalità ex art.11 comma 2 dele norme statutarie, di espressione del voto in assemblea rientra, in linea di principio, nell’ambito della discrezionalità amministrativa;
considerati gli elementi di ragionevole correzione contenuti nei criteri che disciplinano l’espressione del voto, per quanto attiene in particolare al c.d. “voto pesante”;
visti anche i riferimenti comunitari in ordine al principio del c.d. “voto pesante”;
considerato infine che, ad avviso del collegio non sussiste l’attualità del danno, che non può essere semplicemente costituito dall’elezione del consiglio di sorveglianza; mentre un danno concreto è stato invece rappresentato dalla SIAE per l’ipotesi della sospensione dell’atto impugnato;
ritenuto di poter compensare le spese della presente fase di giudizio, in relazione anche alla complessità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare;” .
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