Istruzioni per l’uso dei post di terzi per i titolari di blog: conservarli a volte può essere più utile che cancellarli.

 

di fulvio sarzana di s.ippolito  www.fulviosarzana.it

La vicenda della responsabilità dei titolari di blog si arricchisce di un capitolo interessante.

Si tratta della vicenda riportata da vittorio zambardino  e relativa alle disavventure giudiziarie peraltro a lieto fine del titolare di un blog per commenti postati da terzi, vicenda  raccontata peraltro con dovizia di particolari dallo stesso protagonista .

E’ successo in sostanza che il titolare di un blog di ispirazione politica sia stato querelato da un soggetto che pensava di essere stato diffamato da un commento lasciato da un terzo sullo stesso blog senza che però fosse possibile risalire all’autore   in quanto il commento, nel frattempo, era stato cancellato dallo stesso titolare del blog.

Da quanto si comprende il titolare del blog potrebbe essere stato indagato per concorso in diffamazione per aver ospitato il commento senza controllarne il contenuto ovvero per non averne impedito la diffusione.

Orbene la vicenda è interessante per alcuni punti di vista: innanzitutto l’esito fausto della vicenda è da sottolineare con favore anche se l’accoglimento della richiesta di archiviazione del pm da parte del GIP non consente, come di regola accade di comprendere quali siano le ragioni di tale archiviazione, limitandosi di solito in questi casi i Giudici a riportare acriticamente la richiesta di archiviazione da parte del PM.

Il quale PM di solito, non dovendo ovviamente sostenere l’accusa in giudizio, non entra nel merito giuridico della vicenda, limitandosi a richiedere l’archiviazione perché secondo lui non esistono i presupposti per andare oltre.

Quindi non è possibile sapere se il provvedimento abbia dichiarato l’assenza di responsabilità del titolare del blog oppure più semplicemente non sia stato possibile risalire all’identità dell’ignoto autore del commento e per questo il procedimento sia stato archiviato.

Paradossalmente per salutare un provvedimento favorevole ad un titolare di un blog come esempio di “giustizia illuminata” dovremmo avere una sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’Udienza preliminare ( quindi in una fase successiva e solo se il Pubblico Ministero anziché archiviare ritiene di esercitare l’azione penale)  e non una richiesta di archiviazione accolta, perché solo in quel caso il Giudice esprime una motivazione giuridica sulla vicenda ed è possibile capire se il GIP ( e il PM) non abbiano ritenuto il titolare responsabile perché lo stesso non aveva l’obbligo di controllo o per altri motivi.

Nel caso in questione però c’è un fatto  che può avere importanti risultati pratici, infatti il titolare del blog ha cancellato il commento ingiurioso nel periodo intercorrente tra la querela e la richiesta di informazioni da parte della polizia postale la quale peraltro è stata messa al corrente dell’ip del commento dallo stesso titolare del blog che aveva effettuato nel frattempo un backup dei log di accesso .

Questo fatto potrebbe aver fatto ipotizzare  agli investigatori ( o più probabilmente  al querelante)  che il titolare del blog abbia “cercato” di cancellare le tracce di una eventuale attività illecita di terzi, “coprendo” qualcuno che è risultato poi protetto da un proxy estero e quindi non rintracciabile, secondo quanto  chiarito dallo stesso titolare del blog.

Se cosi fosse il titolare potrebbe essere stato indagato più per questa attività impropria di “favoreggiamento” che per essere stato responsabile, come titolare del blog, dei commenti postati da altri, non essendo stato possibile però provare inconfutabilmente questa responsabilità.

Per evitare tutto ciò, contrariamente a quanto si pensa comunemente,  è consigliabile per i titolari di un blog che ospita commenti di terzi di  tenere traccia sempre  di ciò che accade sul blog e di non  cestinare puramente e semplicemente  i commenti stessi, perché questo potrebbe essere scambiato in seguito per una “goffa” attività di sviamento.

 In alternativa ovviamente, può anche essere utilizzato il sistema della moderazione preventiva dei commenti per evitare la diffusione di commenti ingiuriosi, ma solo se si è certi che il sistema della “premoderazione” dia risultati affidabili e non lasci sfuggire  qualcosa, nonché si abbia il tempo di leggere ( e di valutare)  tutti i commenti in modo appropriato.

In caso contrario infatti l’aver postato un commento dopo averlo moderato, convinti magari della bontà del commento o dell’assenza di profili ingiuriosi, determina poi una sicura responsabilità del moderatore per aver avallato il post se quest’ultimo dovesse poi essere ritenuto diffamatorio.  

Cosi come sarebbe più utile ( anche e sopratutto per la giustizia italiana ingolfata da miriadi di querele che poi non hanno alcun effetto)  che coloro che si ritengono diffamati informino prontamente il titolare del blog dell’esistenza di un commento ingiurioso chiedendo eventualmente la cancellazione del post anziché procedere direttamente alla querela, perché in quel caso fra l’altro la cancellazione del post da parte del titolare del blog non darebbe luogo ad alcun dubbio, visto che a richiederla è stato la stessa persona offesa.

www. fulviosarzana.it

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